I dubbi del 183

I dubbi del 183

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Egr. Direttore, sono alle prese con un dilemma scaturito dalla lettura dell’art. 272 del 152/2006, così come modificato dal recente D.Lgs. 183/2017. Il dubbio viene da una lettura del comma 5, quello relativo alle esenzioni dal regime di autorizzazione, che riporto tal quale. “5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277. Il periodo evidenziato mi sembra in contraddizione con quanto in precedenza riportato; sembrerebbe rimettere in discussione il tutto. Lei cosa ne pensa?

Abbiamo chiesto un parere a Franco Giacomin, Funzionario di P.O. Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Treviso

Occorre, a mio avviso, distinguere l’esenzione per gli strumenti/apparecchiature che si attivano, di solito temporaneamente, nelle situazioni di emergenza (valvole di sicurezza, dischi di rottura, by pass ecc.) da quelle attrezzature, impianti e/o apparecchiature che, attivandosi nelle situazioni di emergenza, garantiscono una “continuità” del processo produttivo ad esse collegate e per le quali è necessario regolamentarne l’uso con prescrizioni autorizzative. Faccio un esempio che mi sembra utile in tal senso, che ho affrontato in un’autorizzazione AIA: le emissioni di una serie di impianti di verniciatura di occhiali, tutte canalizzate ad un unico impianto di abbattimento COV. Nell’ipotesi di fuori servizio prolungato del termocombustore, automaticamente si attivano dei bypass che deviano alcune emissioni (quelle degli impianti considerati principali) in un altro condotto presidiato da un analizzatore FID prima dello scarico diretto non trattato in atmosfera; contestualmente gli impianti considerati secondari di fermano. In questo caso la ditta deve garantire un limite diverso da quello associato all’utilizzo del combustore per un tempo massimo di esercizio, del nuovo assetto impiantistico, oltre il quale l’intero impianto di verniciatura deve fermarsi.  La nuova configurazione impiantistica, attivata a seguito del fuori servizio del combustore, opera come parte integrante del processo produttivo, garantendo la continuità del processo stesso per un tempo massimo prestabilito.