Odori e molestie olfattive
Le autorità locali possono autorizzare le emissioni odorigene prevedendo misure di prevenzione e fissando valori limite di emissione, portate massime e concentrazioni massime: i rischi del “federalismo ambientale”
LE NORME SUGLI ODORI
Il DL 183/2017, nell’art. 272-bis disciplina dal 19 dicembre 2017 la materia degli odori in questo modo.
1) La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.
2) Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti
IL FEDERALISMO AMBIENTALE HA GIA’ PRODOTTO PARECCHI DANNI
La norma introduce la possibilità, per le autorità competenti, di autorizzare le emissioni odorigene prevedendo misure di prevenzione e limitazione specifiche, fissando quindi valori limite di emissione, espressi in concentrazione volumetrica (come quantità su un volume, che possono essere espresse in O.U.E./m3 o in mg/Nm3), nonché specifiche portate massime (quantità sul tempo, espresse in OUE/s) e concentrazioni massime.
Possono anche imporre l’obbligo di attuazione di piani di contenimento e di installazione di strumenti di rilevazione intorno agli stabilimenti.
Il comma 2 prevede l’unificazione delle varie normative regionali, che il legislatore affida all’organo di coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente, istituito presso il Ministero dell’ambiente con l’art. 20 del DL 155/2010, attuativo della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente.
Nulla di tutto ciò però è stato fatto, ponendo le basi per la riproduzione di quello che è già successo negli scorsi decenni, che hanno visto il proliferare di linee guida differenti tra le varie regioni e province, creando oggettivamente i presupposti per una concorrenza sleale tra le industrie inquinanti che, scegliendo la sede più adatta, possono essere soggetti a limiti più permissivi, traendone un evidente vantaggio economico.
Sono ormai passati due anni, ma il ruolo del Coordinamento, al quale sarebbero affidati l’esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi in relazione alle misure di prevenzione e limitazione delle emissioni, è ancora del tutto teorico, e di conseguenza non c’è alcuna garanzia di un’armonizzazione delle discipline regionali.
UNA NUOVA LEGGE NAZIONALE?
Da quasi due anni si attende l’aggiornamento dell’allegato I alla Parte Quinta del D.L.vo 152/2006 e dei relativi valori di emissione e prescrizioni, in cui rientrerebbero anche le emissioni odorigene. In questo modo potrebbero essere definiti appositi metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti, che assumerebbero così, valore nazionale.
Il decreto è molto atteso, in quanto modificherà le tabelle A1, A2, B e D, introducendo il meccanismo della classificazione basata sulle frasi di rischio
LA NORMATIVA LOMBARDA
La Regione Lombardia ha pubblicato le Linee guida di settore per le emissioni odorigene con la Delibera della Giunta regionale n. IX/3018 del 15 febbraio 2012, definendo con la Delibera della Giunta regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011 i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas e le modalità di monitoraggio delle emissioni odorigene.
LA NORMATIVA PIEMONTESE
In Piemonte, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 13-4554 del 9 gennaio 2017, sono state pubblicate le Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno, determinate sulla base della Legge regionale 43/2000 (“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”).
LA NORMATIVA TRENTINA
La Giunta provinciale di Trento ha adottato, con Deliberazione n. 1087 del 24 giugno 2016, specifiche linee guida per la caratterizzazione delle emissioni odorigene e del loro impatto sul territorio, che si applicano sia alle nuove AIA, sia ai nuovi impianti di gestione dei rifiuti organici, sia agli impianti esistenti quando ci sono significative segnalazioni di molestia olfattiva. Le nuove attività produttive alla domanda di autorizzazione devono allegare uno studio che dimostri l’assenza di impatto odorigeno per la popolazione all’esterno dell’azienda. L’originalità della norma sta nel fatto che chi richiede l’autorizzazione deve definire i propri limiti di emissione di odore, garantendo che all’esterno non si percepiranno odori.
LA NORMATIVA FRIULANA
Il Friuli Venezia Giulia ha predisposto una procedura per il monitoraggio delle molestie olfattive già esistenti sul territorio e ha definito, nel 2017, nuove linee guida per la valutazione dell’impatto odorigeno da attività produttive. Il documento si basa sull’esperienza maturata nell’applicazione della citata DGR Lombardia n. IX/3018 del 2012).
LA NORMATIVA TOSCANA
Il dipartimento di Livorno dell’ARPA Toscana ha pubblicato il Piano di Prevenzione Monitoraggio e Controllo delle emissioni odorigene dei Comuni di Livorno e Collesalvetti, con l’obbiettivo di rendere compatibili gli impianti e le attività ad impatto olfattivo che provocano conflitti fra residenti e impianti esistenti, adottando le migliori tecniche per il contenimento delle emissioni odorigene, valutando, per i nuovi impianti, la collocazione ottimale dell’insediamento.
LA NORMATIVA PUGLIESE
La Regione Puglia, con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 23, ha modificato la legge regionale 7/1999 (“Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”), già modificata e integrata dalla legge regionale 17/2007.
Nella norma è stato introdotto un Allegato Tecnico che fissa, per alcune sostanze odorigene, i limiti in termini di concentrazione sia di odore, sia di volume per ogni sostanza considerata, indicando anche il metodo di analisi.
METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Il Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), il 3/10/18, ha adottato la Delibera n. 38/2018, che rappresenta un quadro di riferimento comune a livello nazionale.
Il documento fornisce agli Enti di Controllo informazioni utili per la scelta di adeguate azioni di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene, tenendo conto del più recente stato dell’arte.
Il lavoro è stato coordinato dall’ARPA Puglia insieme a ISPRA e a altre Agenzie che hanno direttamente partecipato ai lavori o hanno condiviso il documento.